Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ai proprietari, agli enfiteuti e direttari di edifici o parti di edifici distrutti o danneggiati, gravati da iscrizioni ipotecarie, saranno assegnati i due terzi delle carature loro spettanti, diminuiti di un decimo, libere da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli dipendenti dai diritti di usufrutto, uso ed abitazione e salva la ripartizione di essi a norma di legge.

[2]Soltanto sull'altro terzo, diminuito di un decimo, i creditori ipotecari ed i creditori di canoni, censi e livelli potranno far valere le loro ragioni ed ottenere l'attribuzione totale o parziale di esse al valore nominale entro il primo triennio dalla loro assegnazione ed al valore effettivo successivamente, restando sempre salvo il diritto di cui al terzo comma dell'art. 7 della presente legge.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art21 · fonte del testo