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[1]Ai proprietari, agli enfiteuti e direttari di edifici o parti di edifici distrutti o danneggiati, gravati da iscrizioni ipotecarie, saranno assegnati i due terzi delle carature loro spettanti, diminuiti di un decimo, libere da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli dipendenti dai diritti di usufrutto, uso ed abitazione e salva la ripartizione di essi a norma di legge.
[2]Soltanto sull'altro terzo, diminuito di un decimo, i creditori ipotecari ed i creditori di canoni, censi e livelli potranno far valere le loro ragioni ed ottenere l'attribuzione totale o parziale di esse al valore nominale entro il primo triennio dalla loro assegnazione ed al valore effettivo successivamente, restando sempre salvo il diritto di cui al terzo comma dell'art. 7 della presente legge.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
