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[1]I terreni espropriati dallo Stato nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 sono ceduti ai rispettivi Comuni, fermi gl'impegni da esso assunti sia per alienazioni che per concessioni temporanee tanto gratuite che a condizione di favore, anche se non concretate in regolari atti prima della pubblicazionte della presente legge. Il prezzo delle alienazioni non ancora corrisposto dagli acquirenti a tale data sara' riscosso dai Comuni.
[2]I canoni per le occupazioni temporanee di aree espropriate dallo Stato e passate in proprieta' dei Comuni saranno a questi direttamente corrisposti dai concessionari a partire dal 1º gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
[3]Non saranno ceduti ai Comuni quei terreni che potranno occorrere allo Stato per le proprie esigenze, o per provvedere ad opere o servizi pubblici. Lo Stato inoltre potra', per gli scopi anzidetti, chiedere la retrocessione gratuita dei terreni gia' ceduti quando non siano ancora stati utilizzati. Qualora pero' i terreni siano gia' stati dai Comuni temporaneamente concessi, l'eventuale onere per la revoca della concessione sara' a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
