Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 249 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le baracche costruite a spese dello Stato e destinate esclusivamente a ricovero personale nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonche' tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad esse pertinenti sono ceduti ai rispettivi Comuni, ai quali spetta di riscuotere i canoni, che saranno determinati, sentito il genio civile, a seconda delle localita', degli ambienti occupati, e della qualita' e dell'ampiezza della baracca, e che saranno pagati da tutti gli utenti a partire dal 1° gennaio 1911.
tolto: Parimenti sono ceduti ai Comuni le baracche ed i padiglioni pel ricovero personale costruiti o donati da Governi esteri o da Comitati, e consegnati allo Stato senza alcuna espressa destinazione. I canoni per l'uso di tali baracche o padiglioni saranno, dopo detratte le spese di manutenzione, versati alla Congregazione di carita' del Comune.
tolto: Sono escluse dalla cessione le baracche ed i padiglioni che lo Stato credera' di riservare per propri usi o per abitazione dei propri funzionari.
tolto: Ai terreni su cui sorgono le baracche ed i padiglioni ceduti ai Comuni, siano essi espropriati od occupati temporaneamente, si applicano le disposizioni dei due articoli precedenti per quanto riguarda il diritto dello Stato di ottenerne la retrocessione o di disporne per le proprie esigenze o per provvedere ad opere e servizi pubblici.
tolto: Sono anche cedute ai comuni le baracche costruite in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907 e che non siano gia' state alienate. Per l'uso di esse i Comuni avranno diritto d'imporre un canone secondo i criteri su accennati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art33 · fonte del testo