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[1]Avranno altresi' la facolta' di concederli in enfiteusi a scopo edilizio. Il diritto di affrancazione non potra' essere esercitato dall'enfiteuta se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica.

[2]Il prezzo ricavato da queste vendite, come da quelle di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 31, dovra' essere impiegato nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere di interesse pubblico, preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art35 · fonte del testo