Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 143 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Effettuata la cessione ai rispettivi Comuni delle aree, delle baracche e dei padiglioni di cui agli articoli, 31 o 33 saranno di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della Giunta comunale:
tolto: a) la concessione, la vendita, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle baracche;
tolto: b) le concessioni temporanee di aree per un periodo non superiore ai cinque anni, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle concessioni stesse.
tolto: Le alienazioni di aree, le concessioni delle medesime per una durata eccedente i cinque anni, nonche' tutti i provvedimenti ad esse relativi, dovranno sempre essere autorizzati dal Consiglio comunale, e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
tolto: Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto Reale 18 aprile 1909, n. 216, ed ogni altra disposizione che sia contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art38 · fonte del testo