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Il mutuatario, qualora non creda di ricostruire nella stessa area l'edificio o non possa ricostruirvi le parti superiori, avra' diritto di costruire nuovi edifici su di un'area diversa, purche' nell'ambito del territorio dello stesso Comune.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art4 · fonte del testo