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[1]Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-911 sara' inscritta la somma di L. 450,000 per provvedere al pagamento della meta' a carico dello Stato delle annualita' dei mutui di cui all'articolo precedente.

[2]Negli esercizi successivi le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le L. 450,000 annue.

[3]La somma non impegnata in ciascun esercizio si portera' in aumento a quella dell'anno seguente.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art41 · fonte del testo