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[1]La parte straordinaria del bilancio dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e d'ampliamento dovra' essere approvata anche dal Ministero dell'interno: e i verbali di espropriazione, i contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, prima di essere approvati dalle competenti autorita', dovranno essere sottoposti al visto di un delegato del Ministero dei lavori pubblici.

[2]La predetta disposizione potra' con decreto Reale essere estesa ad altri Comuni di cui al primo comma dell'art. 39.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art42 · fonte del testo