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[1]Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e' autorizzata una prima assegnazione di L. 14,500,000, da ripartirsi in sei rate di cui due di L. 2,000,000 per gli esercizi 1910-911 e 1911-912, tre di L. 2,500,000, per gli esercizi 1912-913, 1913-914 e 1914-915 e l'ultima di L. 3,000,000, per l'esercizio 1915-916.
[2]Sulla detta somma saranno prelevate L. 1,500,000 e L. 250,000 da assegnare rispettivamente al bilancio del Ministero della guerra e a quello della marina, con decreto del ministro del tesoro; nonche' i fondi per l'esecuzione delle opere contemplate nell'allegata tabella A che forma parte integrante della presente legge.
[3]La residua somma sara' iscritta nel bilancio dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
