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[1]Il fondo di L. 5,000,000, autorizzato con l'art. 16 della legge 5 giugno 1906, n. 255, viene aumentato di L. 500,000, e destinato:

[2]1° al pagamento degl'impegni, che all'atto della pubblicazione della presente legge, risulteranno assunti ai sensi dell'articolo citato;

[3]2° ai sussidi che verranno accordati per la ricostruzione o riparazione degli edifizi di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei Comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909;

[4]3° ai lavori di costruzione d el palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro ed ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprieta' comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle Provincie calabresi, e per le quali siano state presentate le relative domande nei termini prescritti dal regolamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670.

[5]La nuova assegnazione di L. 500,000 sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ripartita in rate uguali in cinque esercizi a cominciare da quello 1911-912 in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi per effetto del citato art. 16.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art52 · fonte del testo