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[1]Alle permute di aree dello Stato, di valore anche superiore alle L. 100,000 con aree di proprieta' dei Comuni, indicati nel R. decreto di cui all'articolo primo della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge 12 dicembre 1908, n. 783.
[2]Le aree di pertinenza comunale, occorrenti per l'esecuzione di opere in servizio dello Stato, saranno cedute dai Comuni stessi gratuitamente in quanto trovino un corrispettivo nelle aree passate in proprieta' dei Comuni agli effetti dell'art. 31 della presente legge.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
