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[1]Pel ripristino delle linee tramviarie urbane ed extra-urbane di Messina, nonche' per il collegamento a mezzo di tramvia dei due quartieri della Mosella e della Giostra, il Governo, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e' autorizzato a concedere una sovvenzione annua chilometrica non superiore a L. 2000, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dall'art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444 per le tramvie extra-urbane.
[2]Uguale sovvenzione potra' essere accordata per l'impianto di una tramvia urbana nella citta' di Reggio Calabria dal confine settentrionale a quello meridionale del Comune, col collegamento dei quartieri superiori, per un percorso non superiore a dieci chilometri.
[3]La relativa spesa verra' prelevata dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma del citato art. 18 della legge 12 luglio 1908.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
