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[1]Pel ripristino delle linee tramviarie urbane ed extra-urbane di Messina, nonche' per il collegamento a mezzo di tramvia dei due quartieri della Mosella e della Giostra, il Governo, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e' autorizzato a concedere una sovvenzione annua chilometrica non superiore a L. 2000, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dall'art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444 per le tramvie extra-urbane.

[2]Uguale sovvenzione potra' essere accordata per l'impianto di una tramvia urbana nella citta' di Reggio Calabria dal confine settentrionale a quello meridionale del Comune, col collegamento dei quartieri superiori, per un percorso non superiore a dieci chilometri.

[3]La relativa spesa verra' prelevata dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma del citato art. 18 della legge 12 luglio 1908.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art54 · fonte del testo