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A tutti i lavori dipendenti dal servizio speciale pei terremoti nelle tre provincie di Calabria e in quella di Messina, qualunque ne sia l'importo, nonche' per qualsiasi altra opera da eseguirsi nelle Provincie suddette in esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, o di altre leggi, che non superi la spesa di L. 40,000 saranno applicabili le norme contenute negli ultimi tre capoversi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sostituendo all'ispettore compartimentale l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art57 · fonte del testo