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[1]Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge i posti d'ingegnere allievo del genio civile potranno essere conferiti, senza esame, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle RR. scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, i quali:
[2]1° non abbiano superato il trentesimo anno di eta';
[3]2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli Istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.
[4]Il limite di eta', di cui al precedente n. 1, e' portato a 35 anni per i laureati nelle scuole ed Istituti predetti che si trovino a prestare servizio in qualita' di ingegneri o aiutanti provvisori negli uffici del genio civile all'atto della pubblicazione della presente legge.
[5]Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato del personale, saranno stabilite le norme per le nomine di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
