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Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522 sono estese all'Unione messinese ed agli enti pubblici, costituiti o che potranno costituirsi per la costruzione nel Regno di edifici pubblici o privati, sempre che la loro costituzione sia autorizzata per legge o per decreto Reale, e lo Stato vi contribuisca con concorsi, sussidi ed agevolazioni nella somministrazione dei capitali.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art61 · fonte del testo