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[1]In aumento dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, il ministro del tesoro fornira' all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che la inscrivera' nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 25 milioni, per provvedere al ripristino e miglioramento di strade e fabbricati ed a nuovi impianti ed edifici provvisori o definitivi, occorrenti sulle ferrovie medesime, in seguito ai danni prodotti dal terremoto. Le corrispondenti spese si comprenderanno fra quelle straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno fra le spese accessorie della parte ordinaria del bilancio ferroviario.
[2]La indicata somma di L. 25 milioni verra' iscritta per 15 milioni nel bilancio dell'esercizio 1909-910, e per 10 milioni nel bilancio dell'esercizio 1910-911 ad un apposito capitolo con la denominazione «Spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908».
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
