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[1]Agli stabilimenti industriali che, entro quindici anni dalla data della pubblicazione della presente legge, sorgeranno in apposita zona secondo il piano che all'uopo verra' presentato dai municipi di Messina, di Reggio e di Villa San Giovanni all'approvazione del Governo oltre i benefici tributari stabiliti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono estese le agevolezze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per il risorgimento economico della citta' di Napoli.
[2]La predetta zona, le cui opere sono dichiarate di pubblica utilita', sara' considerata come aperta agli effetti del dazio consumo.
[3]In tutti i Comuni indicati dal R. decreto di cui all'art. 1 della presente legge, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e' prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
