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[1]Per la durata di un quindicennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.
[2]Le navi di costruzione estera addette alla navigazione, che vengano trasformate in galleggianti e destinate al servizio interno del porto di Messina, non sono sottoposte al dazio di confine stabilito dalla voce n. 183 della vigente tariffa doganale. Pero' se queste navi siano poi destinate al servizio interno di altri porti del Regno, verranno sottoposte al pagamento di tale dazio, se non siano trascorsi cinque anni dalla data della loro trasformazione.
[3]Per le navi che abbiano pagate in altro dei porti del Regno le tasse di ancoraggio, valevoli per trenta giorni o per dodici mesi, non sara' computato nel periodo di validita' delle tasse il tempo durante il quale le navi avranno soggiornato nei porti di Messina e di Reggio.
[4]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 01/08/1910, n. 179 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
