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[1]La tassa di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso, relativi a fabricati nuovi costruiti di pianta, fabbricati dichiarati inabitabili, se anche ricostruiti dopo la pubblicazione di questa legge, e ad aree fabbricabili nei Comuni della provincia di Messina e delle Calabrie danneggiati dai terremoti 1905, 1907 e 1908, e' ridotta a un quinto della misura normale.
[2]Da questa riduzione sono esclusi i trasferimenti fra parenti sino al quarto grado incluso, fra coniugi e fra gli sposi.
[3]La riduzione e' limitata ai soli due primi trasferimenti che seguiranno nei cinque anni dalla pubblicazione di questa legge.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
