Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso, relativi a fabricati nuovi costruiti di pianta, fabbricati dichiarati inabitabili, se anche ricostruiti dopo la pubblicazione di questa legge, e ad aree fabbricabili nei Comuni della provincia di Messina e delle Calabrie danneggiati dai terremoti 1905, 1907 e 1908, e' ridotta a un quinto della misura normale.

[2]Da questa riduzione sono esclusi i trasferimenti fra parenti sino al quarto grado incluso, fra coniugi e fra gli sposi.

[3]La riduzione e' limitata ai soli due primi trasferimenti che seguiranno nei cinque anni dalla pubblicazione di questa legge.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art67 · fonte del testo