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[1]I decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita' dei beni stabili compresi nell'area dei piani regolatori dei Comuni danneggiati, saranno registrati colla tassa fissa di L. 1.20 e trascritti all'ufficio delle ipoteche colla tassa fissa di L. 2.

[2]Tutti gli atti preparatori e complementari del procedimento di espropriazione, compresi i certificati ipotecari e gli atti e documenti che occorrono agli espropriati per la riscossione del prezzo, eccezione fatta degli atti giudiziari per opposizione alla perizia amministrativa, sono esenti dalle tasse di bollo.

[3]Per le relative volture catastali e' dovuto il diritto fisso di L. 1 per ciascun decreto di espropriazione.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art70 · fonte del testo