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Le tasse sulle successioni di persone perite nel disastro del 28 dicembre 1908, o per effetto di lesioni riportate in tale disastro, e' ridotta alla meta' di quella che sarebbe dovuta in base alla tabella annessa alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, se il valore netto dell'asse ereditario non superi le L. 10,000 e sia devoluto a discendenti in linea retta, che abbiano domicilio o residenza stabile nei Comuni colpiti dal disastro.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art71 · fonte del testo