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[1]La facolta' accordata dal Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, gia' prorogata fino al 30 giugno 1910 colla legge 28 dicembre 1909, n. 791, e' prorogata fino al 31 dicembre 1910.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 13 luglio 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]LUZZATTI - SACCHI - FANI - FACTA - RAINERI - TEDESCO - SPINGARDI - CREDARO - LEONARDI - CATTOLICA.

[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art77 · fonte del testo