Art. 2
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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere prestiti fino alla concorrenza di lire quarantaquattromila al Comune di Acerenza, per abilitarlo ad eseguire le predette opere di consolidamento e di difesa.
[2]Tale mutuo sara' accordato al Comune per la durata di anni 35 e con l'interesse del 5 per cento.
Testo in vigore dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
