Art. 3
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Al pagamento delle annualita' del mutuo di cui all'articolo precedente, lo Stato contribuira' in ragione del 2 per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; ed a tale scopo sara' inscritta sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per la durata di 35 anni, la somma annua di lire ottocento ottanta.
Testo in vigore dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
