Art. 4
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E' autorizzata la spesa di lire sessantacinquemila da accordarsi a titolo di concorso al Comune di Acerenza, con l'obbligo di erogarla nella costruzione in muratura di abitazioni da cedersi in proprieta' a quelli tra i meno agiati che possedevano una casa nell'abitato distrutto dalle frane del 14 maggio 1901. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 1904, n. 140
1La L. 31 marzo 1904, n. 140 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "A modificazione dell'art. 4 della legge 7 luglio 1901, n. 325, riguardante la frana del Comune di Acerenza, la somma di lire 65,000 accordata allo stesso Comune per ricostruzione di case, sara' invece destinata ai lavori di rinforzo delle grotte e cantine sottostanti all'abitato".
Testo in vigore dal 5 maggio 1904 al 16 dicembre 2009
