Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le somme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 saranno pagate, secondo i modi e le condizioni che verranno stabilite con decreto Reale, soltanto dopo che saranno stati iniziati i lavori di fabbricazione delle nuove case.
Testo in vigore dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
