Art. 7
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[1]La complessiva spesa di lire 286 mila, di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, sara' stanziata nella parte straordinaria del bilancio dei Lavori Pubblici in ragione di lire 200 mila per l'esercizio 19011902 e 86 mila per quello 1902-903.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Di Broglio. G. Giusso.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
