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E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non siasi gia' provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paiuzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo.

Testo in vigore dal 8 novembre 1960 al 1 dicembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1253~art1 · fonte del testo