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La somma di lire 200 milioni verra' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61. All'onere di cui al comma precedente si fara' fronte con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 8 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
