Art. 1
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E' autorizzata la spesa di lire centottantacinquemila (185,000), da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, allo scopo di riparare i danni cagionati alle opere di conto nazionale dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e del primo semestre 1901.
Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
