Art. 12
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[1]Al pagamento delle annualita' dei prestiti e mutui ipotecari che saranno consentiti in base alla presente legge, ed a' termini degli articoli 7 e 8, lo Stato contribuira' in ragione del due per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale servizio sara' iscritta nel bilancio del Ministero d'Agricoltura e Commercio, per la durata di trentacinque anni, la somma di lire 20,000.
[2]Le eventuali eccedenze sulla predetta somma annua da iscriversi nel bilancio del predetto Ministero rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti degli Enti ed Istituti sovventori per il capitale e per gli accessori.
Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
