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[1]Le domande per il conseguimento dei mutui in conformita' degli articoli 7 ed 8 della presente legge, corredate di tutti i documenti prescritti dal Regolamento di cui all'articolo 15 della legge stessa, saranno dirette al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e presentate al Sindaco del Comune nel termine perentorio di sei mesi dalla data della pubblicazione del citato Regolamento.

[2]I contratti di mutuo dovranno essere stipulati non piu' tardi di sei mesi dalla data del relativo decreto Ministeriale di concessione, sotto pena di decadenza. Se il mutuo si somministra a rate, la somministrazione di questo dovra' essere compiuta entro diciotto mesi dalla stipulazione del contratto.

Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;341~art13 · fonte del testo

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