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[1]E' pure autorizzata la spesa di lire un milione e trecentomila per sussidiare le Provincie, i Comuni ed i Consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane.

[2]I relativi lavori sono dichiarati di pubblica utilita'.

Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;341~art2 · fonte del testo

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