Art. 2
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[1]E' pure autorizzata la spesa di lire un milione e trecentomila per sussidiare le Provincie, i Comuni ed i Consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane.
[2]I relativi lavori sono dichiarati di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
