Art. 3
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[1]I sussidi di cui all'articolo 2 saranno concessi alle Provincie nella misura di un quinto, ed ai Comuni e Consorzi in ragione di un quarto, della spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.
[2]Il Governo avra' facolta' di accordare anticipazioni ed acconti sui sussidi stessi.
Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
