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[1]I sussidi di cui all'articolo 2 saranno concessi alle Provincie nella misura di un quinto, ed ai Comuni e Consorzi in ragione di un quarto, della spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.

[2]Il Governo avra' facolta' di accordare anticipazioni ed acconti sui sussidi stessi.

Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;341~art3 · fonte del testo

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