Art. 4
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[1]Sui fondi assegnati con l'articolo 2, sara' riservata la somma di lire trecentomila (L. 300,000) per sussidi supplementari a quei Comuni sussidiati in base all'articolo 2 della presente legge, i quali risultino maggiormente danneggiati ed abbiano minore popolazione e minori risorse per far fronte alle spese delle riparazioni.
[2]L'ammontare complessivo dei sussidi non potra', in ogni caso, eccedere il 50 per cento della spesa strettamente necessaria al ripristino delle opere danneggiate.
Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
