L'indennita' di contingenza istituita con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285, modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, e' estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari.

Testo vigente dal 25 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;62~art2 · fonte del testo