Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai portieri degli immobili di proprieta' delle cooperative edilizie fruenti di contributo statale e degli Istituti autonomi per le case popolari. E' fatto salvo l'eventuale trattamento piu' favorevole in atto.

Testo vigente dal 25 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;62~art1 · fonte del testo