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Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di cui all'art. 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e' portato a sei mesi prima della scadenza dell'assegno.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;993~art1 · fonte del testo