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In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si' da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilita' alla categoria inferiore.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1954 al 11 aprile 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;993~art4 · fonte del testo