Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1971 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
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Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1954 al 11 aprile 1971. 120 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si' da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilita' alla categoria inferiore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;993~art4 · fonte del testo