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I superinvalidi di cui al precedente art. 4 che nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge furono riconosciuti migliorati ed ascritti ad una categoria inferiore alla prima, conserveranno immutato il trattamento economico precedente per un biennio, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dell'assegno della maggiore categoria, ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza di detto biennio, ove venga riconfermata l'ascrivibilita' alla categoria inferiore.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1954 al 9 ottobre 2010
