Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, gia' sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' sostituito dai seguenti: "L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale. Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennita' post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 18 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-04;88~art1 · fonte su Normattiva