Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dal primo capoverso della novella dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' sostituito dal seguente: "Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155".

Testo vigente dal 18 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-04;88~art3 · fonte su Normattiva