I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'INPS, hanno diritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale. La trattenuta, autorizzata con delega personale sottoscritta dall'assistito, e' pari allo 0,5 per cento delle indennita' in corso di erogazione. Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite dalle organizzazioni interessate e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovra' prevedere il rimborso al predetto Istituto delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

Testo vigente dal 18 marzo 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-03-04;88~art6 · fonte su Normattiva