Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della carriera ausiliaria in servizio da data anteriore al 24 giugno 1955 e che almeno da tale data disimpegnino esclusivamente e permanentemente mansioni proprie della carriera esecutiva, possono essere ammessi, a loro domanda, mediante esame vertente su materie di servizio, nella qualifica iniziale dei ruoli organici di detta carriera. Nei confronti di tali impiegati si prescinde dal possesso del titolo di studio. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per il loro accoglimento occorre il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-03-28;143~art10 · fonte del testo