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Il personale assunto per i servizi delle rivendite di Stato, ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nella terza categoria degli impiegati avventizi di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. L'inquadramento e' disposto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale inquadrato sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti, l'anzianita', di servizio che verra' a maturarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il servizio prestato anteriormente alla decorrenza dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.
Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010
