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Agli impiegati cui e' attribuito un nuovo coefficiente di stipendio ai sensi del precedente articolo 1, competono, nel nuovo coefficiente, tanti aumenti periodici quanti sono quelle spettanti alla data dalla quale ha effetto la presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianita' maturate alla data medesima.
Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010
