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La tabella organica del personale operaio di cui allo articolo 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, e' sostituita dalla tabella O annessa alla presente legge. I coefficienti di paga per ciascuna categoria di personale sono quelli indicati nella tabella stessa. Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, e' quello risultante dall'attribuzione della paga relativa al nuovo coefficiente, incrementata da tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun operaio alla data dalla quale ha effetto la presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianita' maturate alla data medesima. La lettera A) sub "5ª categoria" di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' abrogata.
Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010
