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Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, spetta, in ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese. Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-03-28;143~art16 · fonte del testo