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Agli operai assunti per lavori di carattere stagionale ai termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, spetta un congedo retribuito nella misura di una giornata per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni. Il congedo di cui al comma precedente sara' concesso di regola, a fine lavorazioni. Agli operai di cui ai precedenti commi sono attribuite, come trattamento economico, le paghe previste dalla presente legge per le corrispondenti categorie degli operai di ruolo. Ad essi sono attribuite anche tutte le competenze accessorie previste per le categorie di ruolo.

Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-03-28;143~art18 · fonte del testo